Statuto

             STATUTO

           ASSOCIAZIONE

 A.S.D. SMS PESCATORI PRA’

fondata nel 1919

16157 GENOVA – VIA PRA, 63A/ R – TEL./FAX 010661493 – C.F.80044370106

e-mail    smspescatoripra1919@gmail.com

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE denominata :

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTASTICA SMS PESCATORI PRA

ART. 1 — COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1 – E’ Costituita L’Associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTASTICA SMS PESCATORI PRA’.

2 — L’associazione ha sede nel comune di Genova

3 — l’Associazione è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

4 — L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati.

5 — L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito della Regione Liguria.

6— I colori sociali dell’Associazione sono il Bianco e l’Azzurro e come logo un’ancora con una volta di cima sull’affusto.

7 — L’Associazione potrà  aderire a Consorzi  e/o altre Associazioni, affiliarsi a Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva, del tempo libero e culturali, in relazione a ciò che sarà sua intenzione promuovere.

8 — Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché  agli statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell’ente di promozione Sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 — SCOPO

1 – L’Associazione ha per finalità:

a — di svolgere a livello dilettantistico attività sportive, ricreative e culturali in particolar modo riferite alla pesca sportiva in tutte le sue forme e declinazioni quali subacquea, pesca con canna, con lenza ed alle attività nautiche quali vela e/o natanti a motore, ad essa collegate a carattere sociale, finalizzate alla pesca sportiva dilettantistica, nonché organizzare e tutelare i propri associati che svolgano attivity nell’ambito delle attrezzature e finalità proprie dell’Associazione.

b – L’Associazione potrà svolgere in via accessoria e marginale attività assistenziali, culturali e commerciali nonché  lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva.

ART. 3 — DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata

ART. 4 — ASSOCIATI

  1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati tutte le persone residenti nel territorio italiano, di ambo i sessi che siano in possesso di adeguati requisiti morali e civili e che condividano le finalità, lo spirito e gli ideali dell’Associazione.
  2. Tutti coloro che intendono entrare a far parte dell’Associazione devono presentare apposita
    domanda e devono essere presentati da due associati con anzianità di almeno un anno.
  3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il rigetto o l’accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato.
  4. Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso all’Assemblea.
  5. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenne, la stessa deve essere controfirmata dall’esercente della patria potestà di genitore. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
  6. La qualità di Associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

ART. 5 — Doveri degli Associati

  1. Gli associati sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto e del regolamento interno nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi secondo le rispettive competenze.
  2. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, delle quote straordinarie, e la quota contributo spese Associazione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
  3. La quota associativa versata non può in ogni caso essere ripetuta, trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 6 — Diritti degli Associati

  1. La qualità di associato da diritto di partecipare alle Assemblee nonché diritto di voto, attivo e passivo.
  2. All’Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
  3. La qualità di associato da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, nonché le strutture sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

ART. 7 — Perdita della qualità di associato

  1. La qualità di associato si perde per dimissioni, decesso, morosità o radiazione.
  2. recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo
  3. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine per il versamento delle quote associative.
  4. radiazione nei confronti dell’associato che commette azioni ritenute gravemente disonorevoli entro e fuori l’Associazione; che con la sua condotta costituisce grave ostacolo al buon andamento del sodalizio o provoca grave danno all’Associazione.
  1. La radiazione dell’associato per gravi motivi ai sensi della lettera c) a deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed indicare in modo specifico il fatto o i fatti che vengono addebitati all’associato escluso.
  2. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso può ricorrere in prima istanza all’assemblea degli associati e successivamente all’autorità giudiziaria (art. 24 c.c.) entro sei mesi dal giorno in cui gli a stata notificata la deliberazione di esclusione.

Art. 8 — ORGANI

  1. Gli organi sociali sono:
  2. L’Assemblea generale  degli Associati;
  3. Il Presidente
  4. Il Consiglio Direttivo
  5. Il Collegio dei Sindaci

Art. 9 — L’assemblea : convocazione e funzionamento

  • L’Assemblea generale degli associati a il massimo organo deliberativo dell’Associazione, formato dall’intera collettività degli associati. Quando a regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti .
  • L’Assemblea a convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo o di sua iniziativa.
  • La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli Associati, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione a atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni.
  • L’Assemblea a convocata presso la Sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
  • L’Assemblea a convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  • Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona legittimamente intervenuta all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  • L’Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale dei lavori dell’Assemblea.
  • L’assistenza del Segretario non a necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
  • Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 10 — Diritti di partecipazione

  1. Partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  2. Tutti i associati hanno diritto al voto. Ogni associato ha diritto a un voto.
  3. Gli Associati di minore età vengono all’uopo rappresentati dagli esercenti la potestà di genitore. Il diritto al voto a automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età .
  1. Sono ammesse deleghe riferite a singole assemblee purché rilasciate per iscritto nei confronti

di altro associato in calce all’avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

ART. 11 — Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

3.- L’assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. indirizzi e direttive generali dell’Associazione
  2. approvazione dei regolamenti interni
  3. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
  4. nomina degli organi dell’Associazione;
  5. decisione del ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione;
  6. altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo.
  7. L’Assemblea ordinaria a validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  8. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria a validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti . La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

ARTICOLO 12 — Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione o contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  3. Modificazione dello statuto
  4. Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 — Modificazioni statutarie

  1. L’Assemblea straordinaria convocata per deliberare modificazioni allo Statuto dell’Associazione e validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria a validamente costituita con la presenza di un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti all’Assemblea. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

ARTICOLO 14 — SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento dell’Associazione a deliberato dall’Assemblea generale degli associati convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno % degli Associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole di almeno % degli Associati aventi diritto al voto con esclusione delle deleghe.
  2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, provvede alla nomina del liquidatore e stabilisce, altresì, in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità con quanto previsto al comma 3. Tali deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze di cui al comma 1.
  3. Il patrimonio residuo a devoluto a favore di altra Associazione che persegua finalità

analoghe, e comunque sempre ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo a composto da un numero massimo di membri stabilito dall’Assemblea, da un minimo di cinque e ad un massimo di nove.
  2. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, qualora non abbia provveduto l’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
  3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili
  4. Può ricoprire cariche sociali l’Associato maggiorenne, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea , dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. 1 Consiglieri non possono ricoprire cariche sociali in altre society o Associazioni similari.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la 1/3 dei Consiglieri, senza formalità.
  7. Il Consiglio Direttivo a validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dei presenti.
  8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  9. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute pio idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART/COLO 16 — Compiti del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo a investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione , compie tutti gli atti necessari per l’attuazione dello statuto e delle delibere dell’Assemblea ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive dell’Assemblea.
  2. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo
  3. Deliberare sulle domande dell’ammissione degli Associati;
  4. Determinare l’importo delle quote associative;
  5. redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  6. Indire le assemblee ordinarie e straordinarie;
  7. Redigere l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  8. Adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera

ARTICOLO 17 — Sostituzione degli amministratori

  1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti, o in mancanza, tramite cooptazione.
  2. La nomina per sostituzione a sottoposta all’Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro.
  3. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, l’Assemblea deve essere al pib presto convocata per procedere alla surroga dei consiglieri mancanti.
  4. 1 membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’Amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio Sindacale o dal Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.
  6. 1 Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o society sportive avente la medesima finality sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico.

ART/COLO 18 — Il Presidente

  1. IL Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, dirige l’Associazione , ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne a il legale rappresentante in ogni evenienza
  2. Ha la responsabilità generale dell’Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; sovrintende all’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
  1. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.
  2. Il Presidente a eletto dal Consiglio Direttivo qualora non venga eletto dall’Assemblea. Il Presidente a membro del Consiglio Direttivo.

ART/COLO 19 — il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
  2. Il Vice Presidente a membro del Consiglio Direttivo ed è nominato nel suo seno.

ARTICOLO 20 — IL SEGRETARIO

  1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e tiene i libri verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 — PATRIMONIO

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  2. Dal fondo di dotazione iniziale;
  3. Dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
  4. Da eventuali fondi di riserva.
  5. Il patrimonio deve conservare, per tutta la durata dell’Associazione, una consistenza adeguata al raggiungimento dello scopo e a garantire i terzi nei loro rapporti con l’Associazione stessa.

ARTICOLO 22 — MEZZI FINANZIARI

  1. 1 mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti :
  2. Dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e versate dagli Associati;
  3. Dalle rendite derivanti dal patrimonio;
  4. Dai contributi di enti pubblici o privati, di persone fisiche, da lasciti e donazioni;
  5. Dai proventi derivanti da eventuali attività marginali e connesse con quelle istituzionali dell’Associazione;
  6. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 23 — IL BILANCIO

  1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare entro il 30 Aprile successivo alla data di chiusura dell’esercizio finanziario.
  1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
  2. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso presso la sede sociale.

ARTICOLO 24 — ANNO FINANZIARIO

  1. L’Anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 — Collegio Sindacale

  1. L’assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da 2 membri scelti anche fra non aderenti all’Associazione, che svolgono il proprio mandato a titolo gratuito. Il Collegio rimane in carica 4 anni.
  2. La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco.
  3. Il Collegio ha il compito di:
  4. Accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali;
  5. Verificare la consistenza di cassa;
  6. Procedere ad atti di ispezione o controllo;
  7. Rendere pareri in materia finanziaria e contabile all’Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.
  8. 1 componenti del Collegio partecipano alle adunanze dell’Assemblea senza diritto di voto.

ARTICOLO 26 — NORMA DI RINVIO

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.

ARTICOLO 27 — NORMA FINALE                                                                                                                                Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione dell’autorità governativa.